Nel contesto delle norme "SAFE" (riviste nel 2012) raccomandate dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD), l'Unione Europea ha messo in atto un sistema di controllo delle importazioni, il "Import Control System" (ICS) che mira a mettere in sicurezza i flussi di merce al momento del loro ingresso in territorio doganale dell'UE. Questo sistema di controllo che si iscrive nel programma comunitario eCUSTOMS è in vigore dal 1° gennaio 2011.
Da allora, gli operatori devono obbligatoriamente trasmettere una dichiarazione sommaria di ingresso (ENS "Entry Summary Declaration") all'ufficio della dogana del Paese di ingresso, precedentemente all'introduzione delle merci sul territorio doganale dell'Unione europea.
Attenzione: esistono tuttavia eccezioni e l'ICS non riguarda talune merci:
Mezzo di trasporto | Scadenze specifiche |
Marittima | Carichi in container: 24 ore prima del carico al porto di partenza; Carico alla rinfusa: 4 ore prima dell'arrivo in Unione Europea; Trasporto marittimo a breve distanza o durata di viaggio inferiore a 24 ore (tra un territorio al di fuori dell'UE e i DOM): 2 ore prima dell'arrivo al primo porto. |
Aereo | Voli corto raggio: al più tardi al momento del decollo effettivo dell'aeronave; Voli lungo raggio: almeno quattro ore prima dell'arrivo dell'aeronave nell'Unione Europea. |
Ferroviario o in acque interne | Al più tardi 2 ore prima dell'arrivo all'ufficio di ingresso in Unione Europea |
Stradale | Un'ora prima dell'arrivo all'ufficio di ingresso in Unione Europea |
Dopo la convalida e la registrazione dell'ENS, un identificativo unico viene attribuito all'operatore. È composto da 18 caratteri alfanumerici (anno, codice paese, ecc.) Permette di correlare le informazioni trasmesse nell'ENS con quelle indicate nella notifica di arrivo al momento della presentazione delle merci.
Effettuate una notifica di arrivo del mezzo di trasporto che si applica alle imbarcazioni e alle aeronavi in ingresso nel territorio doganale dell'Unione. Chi usa il mezzo di trasporto attivo in ingresso nel territorio doganale dell'Unione o il suo rappresentante deve notificare l'arrivo del mezzo di trasporto alle autorità doganali del primo ufficio di ingresso. Questa notifica deve contenere gli elementi necessari all'identificazione delle dichiarazioni sommarie di ingresso (ENS) che sono state depositate per tutte le merci trasportate sul mezzo di trasporto.
L''ENS ha, di conseguenza, diversi obblighi sia per le amministrazioni doganali che per gli operatori che devono:
Operatori | Amministratori doganali |
Stabilire lo Stato membro in cui sarà inviata la dichiarazione ENS | Realizzare un'analisi dei rischi dell'importazione ai fini della safety e della security Le amministrazioni doganali possono inoltre decidere di far controllare le merci, sia al primo punto di ingresso nell'Unione europea, sia nello Stato membro di destinazione finale. Possono essere definiti tre tipi di rischio: -Rischio tipo A: Minaccia molto seria, non può essere caricato (messaggio «do Not Load» DNL); -Rischio tipo B: Azione immediata al primo ufficio di ingresso o al proto di partenza; -Rischio tipo C: Rischi non ritenuti seri. Azione al porto di scarico dell'UE. |
Prevedere lo sviluppo di tante interfacce quanti sono i paesi coinvolti | Comunicare agli altri Stati membri delle informazioni relative agli eventuali rischi identificati. |
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